martedì 1 maggio 2012

Punto 1 Che entri la CORTE DEI CONTI



Come accennato nella pubblicazione della risposta della Giunta, pubblichiamo punto per punto gli approfondimenti con i nostri commenti.

1 Punto  - La delibera della Corte dei Conti


La nostra proposta

Correggere l’evidente errore e rispettare il parere della Corte dei Conti n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, come da Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Paderno Dugnano n. 50 del 28/06/2011, che ha tra l’altro deliberato: “Di dare atto che il corrispettivo inerente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà per le aree già cedute in diritto di superficie sarà calcolato secondo quanto previsto dalla delibera della Corte dei conti Sezioni Riunite n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 e precisamente “...deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 percento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione... ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come modificati dalla legge 24/12/2007 n. 244.


I nostri commenti alla risposta del Sindaco 

Il sig. Sindaco “scarica” la responsabilità del mancato rispetto del parere della Corte dei Conti a Sezioni Riunite (Organo Costituzionale), sul Segretario Generale che in Commissione Territorio del 24 ottobre 2011 avrebbe tra l’altro “chiarito” che trattasi di “errore nella delibera della Corte dei Conti”.

Consultando i Verbali sul sito del Comune - Commissione Territorio, si rileva che non vi sono verbali pubblicati dopo il 5 Luglio 2011.

L’Amministrazione comunale di Paderno Dugnano, aggrappandosi alle parole del Segretario Generale, si assume l’onere di “giudicare” l’operato dei Giudici della Suprema Corte a Sezioni Riunite, ritenendoli incapaci nella mera lettura di una Legge, e quindi si arroga il diritto di non rispettarne il parere.

Che l’errore lo abbia commesso la Corte dei Conti, certo non lo abbiamo detto noi, è un’opinione dell’Amministrazione comunale.

L’Amministrazione comunale nella persona del sig. Sindaco ora, per difendere una riduzione (al 60%) penalizzante per i cittadini, diversa di quella disposta dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite (del 60%), si appella alla vigenza dell’art. 31, comma 48 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

E’ vero, tale norma esiste e va rispettata, anzi applicata, ed è quello che non ha fatto l’Amministrazione di centrodestra padernese. L’art. 31, comma 48 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, è l’unica norma applicabile nel procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, per i terreni i cui espropri sono divenuti “irrevocabili” prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 89 e 90 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

L’amministrazione comunale si appella al parere della Corte dei Conti n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011 per vessare i cittadini a cui chiede importi incredibilmente “gonfiati” (oltre il 100%), ricordiamo le parole del Vicesindaco Bogani nel Consiglio Comunale del 28 giugno 2011: “Questo passaggio viene effettuato perché sono cambiate alcune cose rispetto alla delibera che abbiamo approvato, appunto, in questo Consiglio, nel 2003. Infatti, questa Amministrazione, quando è entrata in carica, non ha fatto altro che portare avanti proprio quei criteri che ci erano stati lasciati in eredità dal Consiglio Comunale precedente, e questo, fino a che abbiamo potuto applicare quei criteri, abbiamo fatto. Cosa è successo? Nel 2011, le Sezioni riunite della Corte dei Conti ha finalmente sentenziato su come deve essere applicata la legge in questione e, di conseguenza, con questa applicazione, ha dato i criteri di come devono essere calcolate le aree e le stime da poi proporre, insomma, ai cittadini.”, ma ne disconosce il merito nelle parti che vanno a vantaggio dei cittadini.

Il parere della Corte dei Conti n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2011, è espresso in relazione solo dell’art. 2, comma 89 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, e non anche in relazione al comma 90 (applicazione della norma). Quindi il parere è stato pronunciato unicamente per i terreni i cui procedimenti di esproprio erano ancora in corso all’entrata in vigore della citata legge.

Caro condomino:
-         Quando è stato costruito il tuo immobile?
-         Quando ti è stata consegnata la tua casa?
-         Pensi che il 24 dicembre del 2007 l’esproprio del terreno su cui sorge il tuo stabile era ancora revocabile?



 Segnaliamo il secondo  punto che pubblicheremo nei prossimi giorni:


Rivedere il valore a mq. Commerciale e le risposte di questa Amministrazione.

Vi informeremo sui criteri con cui l’amministrazione ha definito il valore venale. Quale fonte ha utilizzato come riferimento. Ve ne sono altre fortemente utilizzate nella valutazione degli immobili e con valori e parametri diversi.


A presto





2 commenti:

  1. Non so cosa dire, se sono arrivati al punto di dire che un organo costituzionale sbaglia e loro fanno sempre tutto bene non c'è speranza.
    La malattia è in stato troppo avanzato per sperare in una guarigione.

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  2. ragazzi fate paura!piuma dopo piuma spennate il pollo la segretaria comunale avvocatessa deve leggere e replicare a tutto ciò dando consigli corretti al primo cittadino! AVANTI COSI

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