domenica 1 novembre 2015

La CAMERA DEI DEPUTATI della REPUBBLICA ITALIANA nella seduta del 4 agosto 2015 torna ad occuparsi della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà


Il parere della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie n. 10 /SEZAUT/2015/QMIG del 9 marzo 2015, di cui al post:


ha creato molte perplessità nei condomini 167 che auspicano l’equa e corretta trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà della loro prima casa economica e popolare.
Le stesse perplessità sono sorte anche agli organi legislativi, in particolare la Camera dei Deputati nella seduta di martedì 4 agosto ha impegnato il Governo ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, norme agevolative  che esprimano le originarie finalità agevolative introdotte dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, per essere chiari corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie decisamente più bassi.


XVII LEGISLATURA
Allegato A

Seduta di Martedì 4 agosto 2015

Estratto:

La Camera, premesso che:
l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha soppresso, a partire dagli atti pubblici formati dal 1o gennaio 2014 e dalle scritture private autenticate da tale data, tutte le agevolazioni e le esenzioni tributarie sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, quale è il diritto di superficie. Tale norma riguarda anche la tassazione degli atti di acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree Peep (Piano per l'edilizia economico popolare);
l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 ha, nello specifico, modificato l'aliquota fissandola al 9 per cento con un minimo, a carico dei contribuenti, di mille euro. Successivamente con la legge n. 164 dell'11 novembre 2014, all'articolo 20, comma 4-ter, sono state ripristinate le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 23 del 2011;
risulta evidente come dal 1o di gennaio all'11 novembre 2014 a coloro che hanno sottoscritto, per necessità, i contratti per il riscatto dell'area Peep è stata applicata una tassazione maggiorata rispetto ai cittadini che non hanno dovuto effettuare tale pratica entro questa ristretta finestra temporale;
appare quindi palese la disparità di trattamento economico tra coloro che sono riusciti a concludere l’iter per il riscatto prima del 1o gennaio 2014 e quelli che lo faranno a decorrere dal 12 novembre 2014;
in data 22 dicembre 2014 il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno (numero 9/02679-bis-B/122) che impegna il Governo a sanare questa evidente incongruenza;
la stessa Ragioneria dello Stato, in una relazione tecnica sulle coperture economiche necessarie ad attuare tale provvedimento, ha affermato che gli effetti sarebbero di entità «non apprezzabile»;
l'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – legge finanziaria del 1999 – ha dato la facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare), già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi. In particolare la disposizione prevede, per gli assegnatari delle aree in superficie, l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e condizionamento giuridico; per tale fattispecie il corrispettivo da pagare al comune è determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale secondo determinati criteri e parametri;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 89), novellando i commi 1 e 2, dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ha successivamente introdotto nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo;
l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali rispetto alle indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base agli indici Istat), sta creando alcune criticità consistenti nelle molteplici differenziazioni dei corrispettivi da pagare. Le differenziazioni dei corrispettivi, oltre a generare gravi disparità di trattamento economico fra i cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza (oltre a ricorsi nei tribunali competenti), stanno di fatto bloccando e rallentando numerose pratiche di cessione;
sarebbe auspicabile, anche in relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, addivenire ad una definizione di criteri uniformi, su tutto il territorio nazionale, che possa agevolare l'acquisto degli alloggi nelle aree comprese nei Peep, risolvendo il problema delle domande che ad oggi risultano bloccate ed impedendo di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della norma in oggetto;
in data 15 ottobre 2013 il Governo ha accolto un ordine del giorno (numero 9/1544-A/17) che impegna il Governo a «rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep per promuovere un'applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse»;
anche a seguito di tale atto di indirizzo l'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: tale novella interviene sulla disciplina della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, al fine di prevedere che l'ente, su parere del proprio ufficio tecnico, fissi tale corrispettivo in misura pari al 60 per cento (percentuale già prevista dalla normativa vigente) di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento;
questa norma ha però causato problematiche di carattere interpretativo. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 58/2015/PAR del 9 marzo 2015, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, legge n. 448 del 1998, come novellata dall'articolo 1, comma 392, legge n. 147 del 2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all'Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento;
appare palese che questa interpretazione della Corte dei conti differisca sostanzialmente dalle originarie finalità introdotte dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
impegna il Governo:
ad inserire, nel prossimo provvedimento utile:
una norma che modifichi l'articolo 20, comma 4-ter, della legge n. 164 dell'11 novembre 2014, sancendo che nei riguardi delle domande di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, già definite mediante contratti sottoscritti in sede di rogito notarile tra il 1o gennaio 2014 e l'11 novembre 2014, venga ricalcolato l'importo dovuto utilizzando i criteri vigenti (previsti dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011) e contestualmente vengano rimborsate ai cittadini coinvolti le maggiori somme versate;
una norma volta a rimodulare i parametri normativi relativi alla cessione delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare, al fine di applicare la normativa in modo uniforme ed indifferenziato, in tutte le realtà territoriali, interpretando la disposizione prevista dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) nel senso che il corrispettivo è determinato partendo dal valore venale del bene, che l'ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati.


Il link dove reperire il documento:





I lavori alla Camera non si sono fermati, forte è l’impegno del deputato padernese On. Ezio Casati del Partito Democratico, per una giusta e definiva conclusione dell’iter legislativo.
Poi, come precisato dalla Camera, impedito all’amministrazione comunale, in primis alla scorsa ed attuale di Paderno Dugnano, interpretazioni difformi della norma, si dovrà predisporre stime basate su un reale valore al metro quadrato delle abitazioni così come da quotazioni OMI dell’Agenzia delle entrate, e non su valori incredibilmente alti e fuori mercato.

Ricordiamo che secondo gli amministratori padernesi il valore a metro quadrato di un’abitazione economica e popolare non può essere inferiore ad € 1.912.


A prestissimo con l’intervento alla Camera dell’On. Ezio Casati sul tema trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.



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